Dimissioni di fatto: l’assenza deve durare almeno 15 giorni

Il Ministero del lavoro, in risposta ad una faq pubblicata sul sito urponline.lavoro.gov.it, ha ribadito la linea già espressa dalla circolare n. 6/2025, secondo la quale le disposizioni del CCNL sulle assenze ingiustificate non possono dar luogo a dimissioni di fatto ex art. 19 della L. 203/2024, anziché ad un licenziamento.

Secondo il dicastero, per poter determinare la risoluzione del rapporto per fatti concludenti, le eventuali previsioni della contrattazione collettiva devono essere espressamente riferite alla nuova fattispecie e non è possibile avvalersi, a tale scopo, delle disposizioni riferite al licenziamento per assenza ingiustificata.

Inoltre, il termine eventualmente individuato dal CCNL per legittimare la risoluzione del rapporto per comportamento concludente non deve essere inferiore a quello individuato dalla legge (almeno 15 giorni).

Nella faq viene affermato che, in relazione alle dimissioni di fatto, deve essere considerato ragionevole fare affidamento su un termine più ampio rispetto a quello previsto per il licenziamento per assenze ingiustificata, che possa confermare in modo inequivoco l’effettiva volontà del lavoratore di interrompere definitivamente il rapporto.