Cassazione: l’intimazione di pagamento è atto impugnabile
In tema di contenzioso tributario, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, è impugnabile autonomamente, è questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, con sentenza 6436 del 11 marzo 2025.La Cassazione, nella specie, ha giudicato infondato il motivo di ricorso con cui una società contribuente aveva censurato una decisione della Commissione tributaria regionale, nella parte in cui aveva affermato che l’eccezione di prescrizione non fosse proponibile impugnando l’atto di pignoramento, in assenza di impugnazione dell’atto di intimazione di pagamento.
La Cassazione ha ribadito che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato.