Pensioni integrative e detrazioni applicabili

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 169/E del 24 giugno 2025, ha precisato che le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati sono considerati redditi di lavoro dipendente, per i quali spetta una specifica detrazione d’imposta proporzionata al periodo di pensione nell’anno, come previsto dall’articolo 13, comma 3 del Tuir.

Nel caso in esame, il Fondo previdenziale della legge regionale erogava agli impiegati camerali le seguenti prestazioni agli impiegati cessati dal servizio dopo almeno 15 anni di effettivo servizio

prestato nell’amministrazione camerale, pensione di reversibilità ai superstiti dell’impiegato o del pensionato, corresponsione di una indennità una tantum qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta e corresponsione di una indennità di anzianità

o di licenziamento.

Successivamente, tale fondo è stato soppresso e i trattamenti pensionistici sono stati trasferiti alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (Cpdel), che ne ha assunto la gestione.

Tenuto conto di quanto sopra, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le pensioni integrative erogate al momento del collocamento a riposo sono analoghe ai trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa e non sono da considerarsi prestazioni di forme pensionistiche complementari.

Ne deriva che tali pensioni costituiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49,

comma 2, lettera a) del Tuir, con diritto alla detrazione prevista dall’articolo 13, comma 3, del Tuir.