Flussi d’ingresso: riepilogati gli adempimenti del datore di lavoro
Il Ministero dell’Interno, con una nota pubblicata sul Portale Servizi, ha definito la nuova procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la stipula dell’Accordo di integrazione e la successiva richiesta di permesso di soggiorno da parte dei lavoratori entrati in Italia con i flussi.
Più precisamente, il datore di lavoro, tramite la PEC indicata sull’istanza di rilascio del nulla osta, viene avvisato del rilascio del visto e delle modalità procedurali attraverso le quali dovrà comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la data dell’avvenuto ingresso in Italia del lavoratore straniero.
Infatti, dopo l’ingresso sul territorio italiano, il datore di lavoro /richiedente dovrà accedere all’Area riservata del Portale Servizi ALI, selezionare la domanda di riferimento (che si trova nello stato “Registrazione dello straniero”), cliccare sull’icona “Inserisci dati frontiera» ed inserire le informazioni richiesteunto di ingresso/frontiera (provincia e comune italiani), data di ingresso sul territorio nazionale e numero di visto rilasciato al lavoratore straniero. Dovrà poi informare lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Il datore di lavoro riceve, contestualmente, una PEC che riporta, in allegato, il codice fiscale definitivo assegnato al lavoratore straniero.
Successivamente, il datore di lavoro riceve una ulteriore PEC, recante in allegato il contratto di soggiorno da sottoscrivere digitalmente, ai sensi dell’art. 22, comma 6 del D. Lgs. n 286/1998.
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