Cassazione: ultras violento, licenziamento legittimo

Il comportamento extralavorativo – come nel caso di condotte violente riconducibili al contesto delle tifoserie ultras – può assumere rilevanza disciplinare quando incide negativamente sulla reputazione, sulla fiducia e sulla moralità del lavoratore, al punto da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Con l’ordinanza 24100 del 28 agosto 2025 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha confermato la legittimità di un licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo, intimato da un’azienda privata a un proprio dipendente, in seguito a condanna penale definitiva per fatti estranei al contesto lavorativo, ma ritenuti incompatibili con la figura morale del lavoratore, come previsto dal CCNL applicabile.

Il dipendente, un operaio alle dipendenze di una società, era stato condannato con sentenza definitiva a otto mesi di reclusione per una serie di condotte penalmente rilevanti commesse nell’ambito delle tifoserie calcistiche.

La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello, la quale aveva richiamato l’articolo del CCNL applicabile, che prevede la sanzione espulsiva in caso di condanna a pena detentiva per reati non connessi all’attività lavorativa, ma lesivi della figura morale del lavoratore.