Auto aziendali elettriche: nessuna tassazione per le ricariche
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 327 del 10 settembre 2025, ha chiarito che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l’energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.
Inoltre, in relazione alla possibilità di attribuire ai propri dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della società, l’Amministrazione finanziaria ritiene che dette ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscano fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.
Ne consegue, pertanto, che le somme addebitate al dipendente in relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51, c. 4, lett. a), del TUIR.
Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l’uso privato del veicolo assegnato dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.






