Assunzioni fittizie per ottenere la NASpI: reato di truffa aggravata
Risponde del reato di truffa aggravata – e non della meno grave fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche – l’imprenditore che, mediante artifici e raggiri, dichiara falsamente l’esistenza di rapporti di lavoro, ingannando l’INPS e facendo ottenere ai falsi dipendenti l’indennità NASpI.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, nel testo della sentenza 30485 del 10 settembre2025.
L’amministratore, nella specie, era stato condannato dalla Corte d’appello per avere, mediante artifici e raggiri consistiti nel denunziare falsamente la costituzione di rapporti di lavoro, indotto in errore l’INPS e procurato ai falsi dipendenti un ingiusto profitto facendo sì che percepissero l’indennità NASpI con corrispondente danno dell’Istituto previdenziale.
L’uomo si era rivolto alla Suprema corte per impugnare la decisione di merito, lamentando, tra i motivi, l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 640 (sulla truffa aggravata) e 316-ter (sulla indebita percezione di indennità) del Codice penale, nonché l’illogicità e la mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 316-ter cod. pen.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondata la predetta doglianza, riconoscendo la sussistenza del più grave delitto di cui all’art. 640 cod. pen. nella sua forma aggravata






