Il contribuente non deve pagare le sanzioni relative all’infedeltà del commercialista
Con Ordinanza 13 settembre 2025, n. 25132, la Suprema Corte si è pronunciata su una controversia riguardante le sanzioni amministrative pecuniarie pagate da due contribuenti, relative al mancato pagamento delle imposte da parte del loro commercialista, condannato per appropriazione indebita.
Nello specifico, la Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art 6 d.lgs 472/1997 il contribuente non è punibile quando dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
Tale causa di non punibilità è riferita alle sanzioni amministrative pecuniarie: il disposto del citato art. 6 va infatti interpretato nel senso che l’infedeltà dell’intermediario non esonera il contribuente dal pagamento dell’imposta stessa, rimanendo non dovuti solo gli interessi e le sanzioni.La Corte ha concluso precisando che nella categoria delle sanzioni rientrano non solo quelle conseguenti al mancato versamento dell’imposta, ma anche quelle connesse all’omessa trasmissione della dichiarazione






