Durc di congruità e iscrizione alla Cassa edile hanno presupposti diversi

Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, ha chiarito che per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Diversamente, sulle imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile vertono sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

La funzione di verifica della congruità, attribuita alla Cassa edile, è esercitata in modo autonomo rispetto all’obbligo di iscrizione. Infatti, la verifica si incentra sulle opere edili realizzate all’interno dell’appalto, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle aziende coinvolte.