Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero
In tema di pensione anticipata ai sensi dell’art. 24, c. 10, della legge 214/2011 ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta, ossia 41 anni e 1 mese per le donne, 42 anni e 1 mese per gli uomini, la Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 27910 del 20 ottobre 2025, chiarisce che devono essere computati anche i periodi di contribuzione figurativa, non essendo prevista dalla norma la necessità di contribuzione effettiva. Tale requisito è invece richiesto esclusivamente per la pensione anticipata contributiva disciplinata dal comma 11 del medesimo articolo.
Una lavoratrice aveva presentato domanda di pensione anticipata, computando nel proprio montante anche i periodi di contribuzione figurativa derivanti da malattia e disoccupazione.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello aveva riformato la decisione, sostenendo che i 35 anni di contributi “effettivi” richiesti dal previgente ordinamento dovessero permanere anche nel nuovo regime.
Contro tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 24, commi 10 e 11, della legge.
Gli Ermellini hanno dunque precisato che nel sistema di cui all’art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al comma 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.






