Come si calcola il minimale contributivo in presenza di una contrattazione di prossimità?
Con l’ordinanza 19467 del 15 luglio 2025 la Cassazione afferma che, per la determinazione del minimale contributivo, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, si fa riferimento alla retribuzione spettante ai lavoratori di un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, senza che detto importo possa essere derogato in pejus dai contratti di prossimità.
La società propone opposizione giudiziale avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento di € 356.993,92, risultanti dalla rideterminazione dei contributi in base alla
retribuzione minima prevista dal CCNL terziario, anziché in base al CCNL Multiservizi applicato dalla ricorrente e derogato da un contratto di prossimità.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo non applicabile il CCNL Multiservizi individuato dalla società per la non riconducibilità in esso delle attività svolte dalla stessa.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere
inferiore all’importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovutain applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”).
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la debenza della contribuzione portata dall’avviso di addebito opposto






