Piattaforma digitale e riders

Come noto, esistono più di 500 piattaforme di lavoro digitali con oltre 28 milioni di lavoratori coinvolti, la c.d. “gig economy”, un nuovo modello economico fondato su lavori temporanei, flessibili e a breve termine, nella maggior parte dei casi mediati da piattaforme digitali che consentono, attraverso siti o app, di far incontrare le esigenze dei potenziali fruitori con i servizi, a pagamento, offerti dall’altro lato.

La platea dei soggetti coinvolti comprende sia tipologie di lavori da fornire sul posto (come appunto i riders), ma anche altre attività come la gestione dei servizi, l’amministrazione e la contabilità piuttosto che la parte tecnica e creativa di realizzazione dei siti e/o delle applicazioni.

Quest’evoluzione del mondo del lavoro, grazie anche alla digitalizzazione, ha portato alla creazione di queste nuove forme di lavoro precario la cui modalità di gestione è stata, fino ad oggi, variegata, non essendoci linee guida specifiche.

Le fonti normative e la circolare ministeriale 9/2025

La circolare n. 9/2025 del Ministero del Lavoro va ad esaminare i principi chiave della suddetta tematica ovvero dal riconoscimento della varietà delle modalità con cui questa attività può essere svolta e della conseguente impossibilità di ricondurla automaticamente al lavoro subordinato.

Prima di citare le norme di riferimento è importante ricordare sia la circolare dell’INL n. 7 del 30 ottobre 2020 che è entrata nel merito dei caratteri della etero-organizzazione per poi arrivare all’attuale contesto normativo, evidenziando il lgs. n. 81/2015, che prevede già una disciplina speciale per i rapporti di lavoro etero-organizzati, e il D.L. n. 101/2019, che ha esteso le tutele del lavoro subordinato anche a quei rapporti formalmente autonomi ma che, nella pratica, rivelano un’organizzazione della prestazione da parte del committente. A tali provvedimenti si aggiunge la Direttiva UE 2024/2831, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 2026, e che impone una maggiore attenzione alla reale natura del rapporto lavorativo attraverso due strumenti principali, ossia:

a) La valorizzazione del principio del “primato dei fatti”, per cui conta ciò che accade nella realtà più di quanto dichiarato formalmente dalle parti;

b) L’introduzione di una presunzione legale relativa di subordinazione, per riequilibrare l’asimmetria tra lavoratore e piattaforma.

La prestazione dei riders, infatti, può assumere la forma sia del lavoro autonomo sia di quello subordinato, ma spesso si colloca in una c.d. “zona grigia” che ha spinto il legislatore italiano a intervenire con soluzioni che mirano ad estendere le garanzie del lavoro subordinato oltre i suoi confini tradizionali, in un’ottica protettiva.

Con l’introduzione dell’art. 47-bis, capo V-bis, del D.Lgs. n. 81/2015, si fa riferimento alla forma del lavoro autonomo laddove gli stessi svolgano “attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, letteraa), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, attraverso piattaforme anche digitali”, confermando pertanto l’opzione di esercitare tale attività in maniera autonoma.

La circolare del Ministero del Lavoro ricorda che, per ricadere nell’ambito del lavoro autonomo, non devono essere presenti quelli che sono i caratteri tipici del lavoro subordinato, ovvero:

• Poteri di controllo, anche in relazione ai tempi e al luogo della prestazione (esercitati, ad esempio, attraverso l’imposizione di tempi di consegna o la geolocalizzazione del rider per finalità estranee a quelle, strumentali, dettate dalle esigenze organizzative dell’attività di consegna);

• Poteri di direzione (quali, ad esempio, l’obbligo di presenza in determinate aree per poter accedere alla app e ricevere ordini di consegna o l’obbligo di seguire percorsi predeterminati per effettuare le consegne);

• Poteri sanzionatori (quali il ranking – classifica reputazionale, ove lo stesso abbia espresse conseguenze sulla retribuzione, ad esempio, collocando l’attività in orari più o meno remunerativi a seconda della affidabilità del lavoratore o privando i lavoratori meno performanti di occasioni di lavoro, fino a disporre la loro disconnessione dall’account, presupposto necessario per svolgere ulteriori attività di consegna).

Altro indice importante è dato dalla reale facoltà del prestatore di non accettare l’incarico di consegna o di dismettere la sua disponibilità in modo unilaterale, senza subire alcuna conseguenza pregiudizievole per successive collaborazioni.

Dagli artt. 47-bis al 47-octies sono stati riconosciuti una serie di diritti: a) un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) Un’indennità integrativa (pari almeno al 10% del compenso di base) per il lavoro svolto di notte, nei giorni festivi o, comunque, in condizioni metereologiche sfavorevoli;

c) Una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con un premio assicurativo determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta nonché il rispetto della normativa prevenzionistica (D.Lgs. n. 81/2008).

Qualora si dovesse configurare il rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che la tipologia contrattuale più idonea, e già disciplinata nel nostro ordinamento, sia quella del lavoro intermittente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, essendo per natura un’attività dal carattere discontinuo.

La disciplina Inail prevista per i rapporti dei riders: le fonti normative

Sotto il profilo normativo la fonte di riferimento è da rintracciarsi nell’art. 47-septies del citato D.Lgs. n. 81/2015 che contiene la puntuale disciplina degli obblighi assicurativi Inail da attivarsi a favore delle figure professionali (caratterizzate da autonomia) in trattazione.

Il comma 1 del citato articolo prevede espressamente che i prestatori di lavoro disciplinati al capo V-bis (i ciclo-fattorini che hanno nei confronti del committente un genuino rapporto di lavoro autonomo) siano in ogni caso soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni ele malattie professionali; peraltro, il riferimento è ancorato all’art. 41 del D.P.R. n. 1124/1965 e quindi al premio dovuto dal datore di lavoro.

L’Inail è intervenuto in materia con la circolare 4 luglio 2025, n. 40.

A seconda della genuina attrazione nello schema autonomo, parasubordinato con etero-organizzazione, ovvero subordinato, la circolare Inail n. 40/2025 indica le modalità concrete per la determinazione del premio, sottolineando come, in virtù del principio di cui all’art. 47-septies, comma 2, l’azienda che si avvale di prestazioni di ciclo-fattorini intermediate da piattaforme è in ogni caso investita degli obblighi propri del datore di lavoro, in termini di denunce in caso di iscrizione, variazione, cessazione, nonché di quelle inerenti eventi di infortunio, ovvero casi di malattie professionali.

In base a tale schema quindi, ed ai fini della determinazione del premio Inail, al ricorrere di collaborazioni etero-organizzate, la circolare Inail n. 40/2025 chiarisce che il premio Inail deve essere determinato partendo dai compensi effettivamente corrisposti, o comunque partendo dalla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale coerente con la concreta attrazione di cui sopra.

A maggior ragione, chiarisce la stessa circolare Inail n. 40/2025, che in ipotesi di rapporto subordinato debbano essere assunte le retribuzioni effettivamente corrisposte e coerenti con la contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro dipendente.

Sempre nella circolare n. 40/2025, l’Inail ha chiarito che indipendentemente dal mezzo di locomozione utilizzato, così come in ipotesi di sua assenza, nel momento in cui si ricorre all’intermediazione di piattaforme, deve essere in ogni caso garantita – anche e soprattutto in caso di lavoro genuinamente autonomo – la gamma delle tutele di cui al capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015.

Ciò che cambia è esclusivamente la voce di tariffa utilizzata: c) in ipotesi di consegne effettuate a piedi viene attribuita la voce di tariffa 0721, la stessa assegnata in ipotesi di utilizzo di veicoli a due ruote; d) in ipotesi di consegne effettuate con altri tipi di veicoli a motore, si applica invece la voce 9121.

Negli ultimi anni come abbiamo visto, il fenomeno del lavoro tramite piattaforma digitale è esploso aprendo le porte a un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha reso necessario un intervento legislativo foriero di molti dubbi.

È inevitabile, infatti, dubitare della compatibilità dell’insieme delle protezioni proprie del lavoro subordinato con la forma di organizzazione che caratterizza il lavoro dei rider e sarà sempre più difficile e rischioso ricorrere a collaborazioni continuative che sfuggano all’applicazione della disciplina della subordinazione a meno che non si ricada nelle eccezioni previste dalla legge quali, ad esempio, le collaborazioni disciplinate da un accordo sindacale nazionale