Autonomi: imponibile il rimborso spese chilometriche
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 270 del 23 ottobre 2025, ha precisato che il rimborso al lavoratore autonomo delle spese chilometriche commisurato ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita con il committente concorre a formare reddito di lavoro dato che non rappresenta un rimborso spese addebitate analiticamente come richiede l’art. 54, c. 2 del TUIR.
Infatti, tale disposizione stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite, tra l’altro, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
In sostanza, l’irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, delle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico è subordinata alla condizione che le stesse siano addebitate analiticamente in capo al committente.
In ogni caso, la concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo imponibile dei rimborsi spese chilometriche, con assoggettamento alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’IRPEF, non fa venir meno la deducibilità delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico.






