Fondo Telecomunicazioni: operative le misure di integrazione salariale
Nel messaggio n. 3409 del 12 novembre 2025 l’INPS completa il quadro operativo per l’erogazione delle prestazioni integrative di CIGS, CIGO e AIS da parte del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, già avviato con i messaggi n. 1185 e 2230 del 2025.
Le domande vengono istruite dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali e sottoposte all’approvazione del Comitato amministratore del Fondo, che delibera l’autorizzazione.
Una volta accolta l’istanza, nel Cassetto previdenziale del datore di lavoro — sezione “Dati complementari > Cruscotto CIG e Fondi” — è resa disponibile l’autorizzazione contenente i dati della prestazione integrativa e l’indicazione del montante conguagliabile.
Calcolo della prestazione
La prestazione integrativa oraria viene calcolata in base all’algoritmo già illustrato nel messaggio n. 2230/2025, avendo come parametro di riferimento la retribuzione utile per il TFR, così come indicata nei flussi Uniemens del mese di riferimento. L’importo complessivo stimato è quello richiesto in fase di domanda e viene erogato per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione.
Il conguaglio può essere richiesto seguendo le indicazioni del messaggio n. 1185/2025, con la specifica che, nel campo “NumAutorizzazione” dell’elemento “CIGAutorizzata”, deve essere indicato il numero di autorizzazione della prestazione integrativa.
Il conguaglio è riconosciuto solo per i flussi che superano i controlli di coerenza e compatibilità, fino alla capienza dell’importo autorizzato.
Qualora l’importo della prestazione integrativa superi la soglia autorizzata, il datore di lavoro può presentare richiesta di rivalutazione alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, che, verificata la disponibilità finanziaria, può proporre al Comitato amministratore una delibera di rettifica.
Contributo addizionale
La procedura calcola anche il contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro sulla prestazione integrativa, reso disponibile nel “Cruscotto CIG e Fondi”.L’INPS chiarisce che il contributo addizionale è dovuto in ogni caso, anche se già versato per la prestazione principale, e viene calcolato automaticamente per tutte le autorizzazioni di pagamento relative alla prestazione integrative.






