Licenziamento illegittimo: la decisione della Corte d’Appello di Venezia
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 256/2024, si è pronunciata sul caso specifico di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito di soppressione del posto di lavoro.
Il datore di lavoro aveva giustificato il licenziamento dalla necessità di procedere con una ristrutturazione aziendale, che aveva portato alla eliminazione delle mansioni specifiche del lavoratore, tra cui quelle legate alla gestione ambientale e alla sicurezza sul lavoro.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento comminatogli, sostenendo l’assenza di un giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello di Venezia ha stabilito che il licenziamento del lavoratore non rispettava i criteri di “giustificato motivo oggettivo”, ed era pertanto illegittimo.
In particolare, la Corte ha evidenziato carenze nell’applicazione dell’obbligo di repêchage, un requisito fondamentale che avrebbe obbligato il datore di lavoro a ricercare alternative alla cessazione del rapporto lavorativo. Questo obbligo non era stato adeguatamente perseguito, portando alla decisione di reintegrazione.