Il diritto alle ferie tra fonti normative e trattamento retributivo
Il diritto alle ferie, come è noto, è un principio di rilievo costituzionale del nostro ordinamento che ne stabilisce all’art. 36, comma 3, il diritto e l’irrinunciabilità.
L’art. 36 Cost., prevede infatti che il lavoratore abbia diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, specificando la loro irrinunciabilità e quindi l’indisponibilità.
È importante evidenziare come l’incipit dello stesso art. 36 della Costituzione sancisca il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro, e che risulti essere in ogni caso sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa.
La finalità delle ferie rappresenta infatti il concretizzarsi del diritto dei lavoratori al ristoro delle energie psico–fisiche, per tale motivo il relativo godimento costituisce la declinazione di un’efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Per quanto concerne la declinazione della disciplina delle ferie operata dal Codice civile, l’art. 2109 prevede che il lavoratore abbia diritto a un periodo annuale di ferie retribuito possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto tanto delle esigenze dell’impresa quanto di quelle del lavoratore medesimo. Viene poi demandata alla legge e alla contrattazione collettiva la concreta quantificazione della durata dei periodi riconosciuti. La norma civilistica chiarisce come la definizione del periodo feriale debba rappresentare una sintesi tra le diverse esigenze del datore di lavoro e del lavoratore.
La fonte normativa che disciplina la materia delle ferie è oggi da rintracciarsi in particolare nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 con cui il legislatore ha recepito la Direttiva Comunitaria 88/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
È noto che il D.Lgs. n. 66/2003 è espressione di un recepimento sostanzialmente pedissequo della Direttiva comunitaria in trattazione, a sua volta ricomprendente l’intera disciplina delle pause e dei riposi che debbono essere tassativamente riconosciuti ai lavoratori.
Si inserisce in quest’ottica l’art. 10 del richiamato decreto che, nel rispetto dei dettami di rango costituzionale e civilistici già in precedenza richiamati, sancisce il diritto in capo al lavoratore di fruire di un periodo di ferie retribuite pari a quattro settimane su base annua.
Sempre l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce il godimento di almeno due settimane continuative nell’anno di maturazione in ipotesi di richiesta avanzata dal lavoratore; le restanti due settimane obbligatorie possono poi essere fruite entro l’arco temporale dei diciotto mesi successivi a quello di maturazione.
Decisamente incisivo il dettato del comma 2 del medesimo art. 10, che si pone esattamente in linea con il dettato di rango costituzionale e civilistico nel prevedere l’indisponibilità delle quattro settimane obbligatorie con conseguente impossibilità di monetizzazione delle ferie in sostituzione della fruizione, se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA
Un aspetto strettamente collegato alle ferie è quello relativo al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la fruizione. Tale diritto, come già evidenziato, è previsto già dall’art. 36 Cost. e dall’art. 2109 c.c. e viene generalmente ripreso dalla contrattazione collettiva senza specifiche declinazioni di dettaglio.
In genere, tale aspetto non presenta particolari difficoltà interpretative atteso che non si registrano differenze retributive tra trattamento dovuto al lavoratore durante la fruizione delle ferie rispetto a quello che avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa; in alcuni settori, però, emergono differenze posto che i trattamenti retributivi previsti dal contratto collettivo sono costituiti da elementi e indennità collegati allo svolgimento di determinate prestazioni, ovvero a caratteristiche intrinseche delle stesse mansioni assegnate.
Negli ultimi anni, la Giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione della corretta definizione del trattamento retributivo in costanza di ferie, specie in taluni settori.
Le vicende processuali sottoposte allo scrutinio giudiziale hanno riguardato la contestazione da parte dei lavoratori dell’errata quantificazione del trattamento retributivo riconosciuto nel periodo di fruizione delle ferie, ritenuta carente delle voci indennitarie specificatamente correlate allo svolgimento della prestazione, e più in particolare derivanti dalle caratteristiche stesse delle mansioni svolte.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Pertanto, in sede di sindacato giudiziale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l’importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore.
La finalità ultima di tale principio è quella di evitare che i lavoratori siano disincentivati a fruire del periodo di ferie a causa del depauperamento che un’errata – o quantomeno inesatta – declinazione del siffatto principio, potrebbe comportare nella definizione del trattamento retributivo spettante.
Una questione particolare può riguardare alcune erogazioni corrisposte al lavoratore non direttamente collegate alle mansioni svolte, ad esempio i buoni pasto. I buoni pasto generalmente sono riconosciuti in virtù di una previsione contrattuale collettiva che ne definisce le condizioni al ricorrere delle quali si concretizza la spettanza.
L’orientamento consolidato della giurisprudenza, nella fattispecie, afferma che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore.In definitiva, si ritiene che di regola i buoni pasto non possano ritenersi facenti parte degli elementi retributivi collegati alla mansione da corrispondere per le giornate di ferie fruite. Eventuali eccezioni, da accertarsi dal giudice di merito, vanno verificate sulla base delle fattispecie concrete sottoposte al vaglio giudiziale






