Esente l’indennità ai familiari del lavoratore prevista dal regolamento aziendale

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 301 del 4 dicembre 2025, ha chiarito il corretto inquadramento fiscale delle somme corrisposte dal datore di lavoro, a favore dei familiari del dipendente deceduto, a titolo di assegno integrativo caso morte.

Nell’ipotesi esaminata, la società istante, sulla base di un proprio regolamento, corrisponde, ai dirigenti con qualifica di partner e agli aventi causa, indennizzi nelle ipotesi di morte o di invalidità permanente conseguenti ad infortuni o malattie contratti sia in ambito professionale che in ambito extra professionale.

Nel caso esaminato dall’Agenzia, l’obbligo di pagamento dell’indennità deriva da un regolamento aziendale e il contratto di assicurazione viene stipulato dal datore di lavoro (contraente/ beneficiario) per la copertura del proprio rischio.

Tenuto conto che l’indennità, predeterminata sulla base del regolamento aziendale, viene erogata dal datore di lavoro, al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, in caso di morte del dipendente,

l’Agenzia ritiene che ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, non costituisce reddito imponibile indipendentemente dalla modalità di erogazione (in forma di capitale o di rendita).