Tfr: le nuove regole dal 2026
Come noto, è stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge di Bilancio 2026 le cui disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2026, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
La legge di bilancio 2026 introduce una mini-riforma della previdenza integrativa che incide in modo significativo sulla gestione del Tfr, sulle soglie dimensionali delle imprese, sulla fiscalità dei contributi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni. Le novità puntano a rafforzare il secondo pilastro previdenziale e a ridurre ulteriormente il ruolo del Tfr mantenuto in azienda.
I commi 203-205 della Legge di Bilancio 2026 introducono infatti importanti novità per il settore privato, in particolare ampliando il numero di aziende che devono versare il TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS (e non più tenerlo in azienda) a partire dal 1° gennaio 2026, e potenzialmente modificando le regole di adesione alla previdenza complementare, con l’obiettivo di favorire il conferimento del TFR ai fondi pensione, specialmente per i lavoratori che non esprimono una scelta, indirizzandoli verso il fondo di riferimento territoriale.
Dal 2026, infatti, i datori di lavoro con almeno 60 dipendenti saranno obbligati a versare al Fondo di tesoreria Inps il Tfr maturando dei lavoratori dipendenti non destinato alla previdenza complementare. L’obbligo scatterà anche per le imprese che raggiungano tale soglia in un momento successivo, con decorrenza dall’anno seguente. La disposizione è contenuta nell’art. 1, comma 203, della legge n. 199/2025 e rappresenta un ulteriore passo verso il definitivo superamento del Tfr accantonato in azienda.
Il nuovo assetto si innesta su una disciplina già in vigore dal 1° gennaio 2007, quando il d.lgs. n. 252/2005 ha introdotto la possibilità per i lavoratori di scegliere la destinazione del Tfr maturando.
Il dipendente può conferire il Tfr a una forma pensionistica complementare oppure conservarlo come retribuzione differita presso il datore di lavoro. In assenza di una scelta esplicita, opera il meccanismo del silenzio-assenso, che comporta l’adesione automatica alla previdenza integrativa.
Sempre dal 2007, i datori di lavoro privati con almeno 50 dipendenti sono tenuti a versare al Fondo di tesoreria Inps le quote di Tfr maturate dai lavoratori e non destinate ai fondi pensione. Fino al 31 dicembre 2025 il requisito dimensionale doveva essere soddisfatto nel primo anno di attività. La
Manovra 2026 amplia ora l’ambito applicativo dell’obbligo: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 vi rientrano anche le imprese che raggiungano la soglia di 60 addetti in qualunque momento, sulla base della media annua dell’anno precedente; dal 2028 al 2031 la soglia tornerà a 50dipendenti, sempre calcolati come media annua; dal 2032 scenderà ulteriormente a 40 addetti.
Queste modifiche rappresentano un significativo ampliamento dell’applicazione della disciplina: aziende di dimensioni medie che in passato non rientravano nell’obbligo potrebbero ora trovarsi a dover versare regolarmente il TFR al Fondo di Tesoreria INPS per i lavoratori che non scelgono una forma previdenziale.
Ulteriore significativa novità riguarda la destinazione del TFR alla previdenza complementare nel caso dei lavoratori di prima assunzione.
A partire dal 1° luglio 2026, infatti, per i dipendenti del settore privato (con esclusione dei lavoratori domestici) assunti per la prima volta, si applica un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
Dal luglio 2026 i lavoratori di prima assunzione saranno infatti automaticamente iscritti alla previdenza complementare, salvo rinuncia da esercitare entro 60 giorni, in luogo degli attuali sei mesi. Il silenzio-assenso produrrà effetti anche sul versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso scelta, ovvero mantenere il Tfr secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile.
Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dalla prima assunzione. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data.
Parimenti è previsto che sul fronte fiscale, i lavoratori che aderiscono alla previdenza complementare in modo automatico o esplicito possono determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico e che i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare.
L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggiornumero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno.
Un elemento di grande rilievo della nuova disciplina riguarda gli adempimenti informativi a carico dei datori di lavoro.
• I datori di lavoro sono tenuti a informare tempestivamente i dipendenti circa:
• L’esistenza del meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori di prima assunzione;
• I diritti del lavoratore, compreso quello di esprimere una scelta diversa entro 60 giorni dall’assunzione;
• Gli effetti della mancata manifestazione di scelta (vale a dire, l’invio automatico del TFR alla forma pensionistica complementare individuata).
Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione;
– Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica;
– Il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.
Parallelamente, viene sancita una più netta separazione tra previdenza pubblica e complementare, escludendo l’utilizzo dei fondi pensione come strumento di accompagnamento al pensionamento Inps.
Questo adempimento di comunicazione non è un mero dettaglio procedurale: serve a garantire la piena consapevolezza del lavoratore, in linea con i principi di trasparenza e tutela dei diritti nell’ambito dei rapporti di lavoro.In sintesi, la Legge di Bilancio 2026 introduce novità strutturali in materia di TFR e previdenza complementare consistente in:
• Un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti dal 1° luglio 2026, con implicazioni dirette sulla destinazione del TFR;
• Un ampliamento dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, con nuove soglie dimensionali e criteri di calcolo basati sulla media dei dipendenti;
• L’introduzione di obblighi informativi chiari e rafforzati per i datori di lavoro, volti a garantire trasparenza e consapevolezza nei confronti dei lavoratori.
Come abbiamo avuto modo di delineare nel corso dell’approfondimento queste disposizioni, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, rappresentano un’evoluzione significativa nella gestione del TFR, promuovendo l’adesione volontaria (o per silenzio-assenso) alle forme di previdenza complementare aumentando la partecipazione dei lavoratori al secondo pilastro pensionistico, riducendo la dipendenza dalla sola pensione pubblica







