Infortunio del lavoratore su attrezzatura noleggiata
Sempronio, dipendente della società Alfa s.r.l con mansione di manutentore, si infortunava gravemente a causa di una rovinosa caduta dalla sponda del mezzo di carico noleggiato dal datore di lavoro a causa del cedimento della stessa, la cui chiusura era difettosa.
Analizziamo dunque i profili di responsabilità della società noleggiatrice e del datore di lavoro alla luce della recente giurisprudenza.
CONTESTO NORMATIVO
Come noto, la tutela della sicurezza dei lavoratori è senz’altro una condizione di matrice costituzionale, imprescindibile per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Il Codice civile, poi, all’articolo 2087, ribadisce l’obbligo del datore di lavoro di adottare misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, tenendo conto delle specificità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica.
La tutela della salute e dell’integrità dei lavoratori costituisce infatti un principio fondamentale in ogni organizzazione aziendale per preservare il benessere degli individui e prevenire eventuali incidenti e infortuni.
La sicurezza sul lavoro è regolamentata altresì da una serie di disposizioni mirate a garantire la salvaguardia dei lavoratori sui luoghi di lavoro; pertanto, la gestione accurata della sicurezza sul lavoro diventa un obbligo normativo da rispettare necessariamente per non incorrere in sanzioni e compromettere la continuità operativa.
In Italia, la sicurezza sul lavoro è disciplinata dal Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 noto comunemente come il “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”
Il D.Lgs. 81/08 è rivolto a tutte le attività sia pubbliche che private e si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, inclusi i soggetti loro equiparati.
Il rispetto scrupoloso delle norme contenute nel testo unico sicurezza non solo è essenziale, ma anche vincolante per le imprese e i lavoratori.
Esso impone obblighi e sanzioni per il datore di lavoro, il medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Parallelamente, la formazione adeguata delle figure responsabili della sicurezza è imprescindibile, garantendo che le competenze si evolvano in linea con le indicazioni e gli obblighi di legge, contribuendo così a mantenere un ambiente lavorativo sicuro e rispettoso delle normative vigenti.
Il D.Lgs. 81/08 detta infatti le norme comportamentali in materia di sicurezza sul lavoro e ha l’obiettivo di stabilire regole, procedure e misure preventive per garantire luoghi di lavoro sicuri, riducendo al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi e infortuni connessi all’attività.Il Testo Unico sulla sicurezza elenca infatti le misure generali di tutela, integrate da disposizioni specifiche per rischi o settori di attività, coprendo una vasta gamma di aspetti, come la movimentazione di carichi l’uso di videoterminali, l’esposizione ad agenti fisici, biologici e cancerogeni, e altro ancora.
Il Testo Unico, ancorato ai principi costituzionali, trova dunque il suo fondamento nell’art. 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alla salute e all’integrità fisica come un principio fondamentale dell’individuo.
IMPLICAZIONI
Nella questione oggetto di approfondimento, Sempronio, dipendente della società Alfa s.r.l con mansione di manutentore, si infortunava gravemente a causa di una rovinosa caduta dalla sponda del mezzo di carico noleggiato dal datore di lavoro a causa del cedimento della stessa, la cui chiusura era difettosa.
Nella vicenda in oggetto due posizioni e altrettanti fasci di obblighi si incrociano: l’obbligo di garanzia del noleggiatore sulle attrezzature e quello di controllo del datore di lavoro/utilizzatore.
La normale logica (e la norma, soprattutto) vorrebbe che la garanzia offerta dal noleggiatore al momento della consegna esoneri l’utilizzatore da responsabilità per i vizi coperti dalla dichiarazione, con esclusione, ovviamente, di quelli generati dal successivo impiego del mezzo (che resta, ovviamente, nella sua responsabilità gestionale e manutentiva).
Diversamente opinando (ossia obbligare l’utilizzatore a verificare se la dichiarazione del noleggiatore risponde al vero eseguendo sull’attrezzatura il controllo di garanzia), si pone nel nulla la prima norma (che senso ha un’attestazione del noleggiatore sotto la propria responsabilità, se questa non libera l’utilizzatore?). In realtà, è una lettura volta a sommare responsabili, a diverso titolo, ed evitare così una chiara distribuzione di compiti e responsabilità.
Quindi, nelle vicende concrete occorre verificare se il vizio ricada nella sfera di garanzia del noleggiatore con riferimento al momento della consegna (malfunzionamento già presente al momento della consegna) o se esso sia insorto successivamente alla consegna stessa, interpellando il diverso obbligo manutentivo da parte del datore di lavoro (art. 71, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008).
RISOLUZIONE SECONDO NORMA
Come abbiamo avuto modo di delineare nel corso dell’approfondimento, Il D.Lgs. 81/08 indica una serie di figure che giocano un ruolo cruciale nel garantire l’efficacia delle misure e il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
Applicando la distinzione sollecitata dalla recente giurisprudenza, il datore di lavoro dovrebbe sempre verificare integralmente il corretto funzionamento del mezzo, sostituendosi (pur senza avere le stesse competenze tecniche e professionali) al costruttore/noleggiatore, ipotizzando tutte le possibili avarie legate al normale uso lavorativo dello stesso.È evidente che l’attestazione da parte del noleggiatore ha in sé il presupposto della verifica della presenza e del funzionamento dei requisiti di sicurezza al momento della consegna del mezzo, e non al momento della costruzione.
La norma, quindi, non intende spostare l’onere della verifica della ricorrenza dei requisiti sul datore di lavoro/utilizzatore al momento della consegna.
Per giurisprudenza costante, la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro.
RISOLUZIONE CASO PRATICO
Nella vicenda in oggetto dunque, si evidenzia come il datore di lavoro sia il principale garante della sicurezza dei propri dipendenti.
Questo significa che, anche in presenza di attrezzature noleggiate, il datore di lavoro ha l’obbligo ineludibile di verificare che tali macchinari siano idonei all’uso, conformi alle normative di sicurezza vigenti e che i lavoratori siano adeguatamente formati e informati sul loro corretto utilizzo e sui relativi rischi.
Il mero affidamento sull’asserita conformità dell’attrezzatura fornita dal noleggiatore non esime il datore di lavoro dai suoi doveri di controllo e vigilanza.
In secondo luogo, sussiste nel caso di specie anche una responsabilità del noleggiatore. La Cassazione in più occasioni ha anche sottolineato che il soggetto che fornisce l’attrezzatura a noleggio ha precisi obblighi.
Questi includono la fornitura di macchinari sicuri, conformi alle direttive europee e alle normative nazionali, provvisti della documentazione tecnica necessaria (manuali d’uso e manutenzione, certificazioni di conformità) e in perfette condizioni di efficienza.
La responsabilità del noleggiatore, quindi può emergere qualora l’infortunio sia direttamente riconducibile a un vizio intrinseco dell’attrezzatura o a una sua non conformità alle norme di sicurezza al momento della consegna, non rilevabile con l’ordinaria diligenza da parte del datore di lavoro utilizzatore






