Legge di Bilancio 2026: le principali misure per lavoratori, imprese e famiglie (Parte 2)

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge di Bilancio 2026 le cui disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2026, fatte salvediverse decorrenze specifiche.

Nella seconda parte dell’approfondimento ci focalizzeremo sulle misure previdenziali e di natura fiscale.

PREVIDENZA

Assunzioni a tempo indeterminato

Viene previsto lo stanziamento di risorse destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l’assunzione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

Proroga al 31 dicembre 2026 dell’APE Sociale

Si conferma l’applicazione nel 2026 dell’APE sociale nella versione prevista dalla legge di bilancio per il 2025 (confermando, quindi, per l’accesso alla misura il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, per i soggetti che si trovino in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti individuati dalla normativa). Viene previsto, inoltre, l’applicazione di alcune misure di semplificazione nell’accesso alla domanda anche per i soggetti che verranno a trovarsi nel corso del 2026 nelle condizioni indicate dalla normativa vigente.

Il beneficio non è cumulabile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.

Requisiti di accesso al pensionamento

La Legge di Bilancio 2026 prevede misure importanti in vista dell’accesso al pensionamento, stabilendo un incremento dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

Il prossimo incremento è fissato al 2027 e sarà pari ad un mese, mentre dal 1° gennaio 2028 troverà piena applicazione e si estenderà a 3mesi. Tale incremento non si applicherà a coloro che svolgono attività gravose o usuranti.L’aggiornamento riguarda nello specifico tutti i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia e anticipato, ad eccezione del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia e del requisito anagrafico per l’assegno sociale.

Misure in materia di ammortizzatori sociali

Previsto il finanziamento, nel limite di 30 milioni di euro, dell’indennità omnicomprensiva (di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2026) per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori della piccola pesca) in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

Viene precisato che il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell’indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito.

Prorogato, per l’anno 2026, l’esonero dalla contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi.

Prorogato, per il 2026 e in deroga ai limiti generali di durata e di alcuni requisiti sul numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando 100 milioni di euro (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione).

Prorogata la CIG straordinaria per gli stabilimenti produttivi ILVA per l’anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione).

Il beneficio opera anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

Liquidazione anticipata della NASpI in 2 rate

Viene prevista che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, ma in 2 rate:

• la prima pari al 70% dell’intero importo;

• la seconda del restante 30% da corrispondere al termine della durata della prestazione, e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

L’erogazione della seconda rata è concessa previa verifica della mancata rioccupazione del beneficiario, nonché previa verifica del fatto che il soggetto medesimo non sia titolare di pensione diretta (eccetto l’assegno ordinario di invalidità).

Disposizioni in materia di previdenza complementare

Dal primo luglio 2026, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all’assunzione.La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo INPS è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti.

Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all’anno precedente inferiore ai 60 dipendenti.

Dal 2032, l’obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti.

Sono inoltre previste specifiche misure per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da

parte delle forme pensionistiche complementari, nonché numerose modifiche alla disciplina del finanziamento, delle prestazioni e di attribuzioni della COVIP.

Salgono le sanzioni per la violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari

Il provvedimento eleva da 25mila a 500mila euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi commette diverse violazioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari. Si tratta delle sanzioni previste:

• per chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione “fondo pensione” senza essere iscritto all’Albo tenuto a cura della COVIP;

• nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali, di titolari delle funzioni fondamentali, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, dei liquidatori e dei commissari nominati in relazione alle rispettive competenze che abbiano commesso diverse tipologie di violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari (tra cui, tra l’altro, violazioni delle disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità).

Elevato da 15.500 a 500.000 euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste per i suddetti soggetti, che non effettuino (nel termine prescritto dalla normativa di settore) le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità.

MISURE FISCALI

Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero per chi traferisce la residenza fiscale in Italia

Viene Innalzato:

• a 300mila euro l’importo dovuto forfettariamente per ciascun periodo in cui è valida l’opzione (a fronte dei 200mila euro previsti a legislazione vigente);

• a 50mila euro (a fronte dei 25mila euro previsti a legislazione vigente) l’importo ridotto dovuto forfettariamente, per ciascun periodo d’imposta, per ciascuno dei familiari per cui può essere esercitata l’opzione (coniuge; figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, deidiscendenti prossimi; genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suoceri; fratelli e sorelle, anche unilaterali).

Le suddette disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2026 e che non abbiano risieduto in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione.

Condizioni di accesso al regime forfetario

Confermata, per l’anno 2026, l’elevazione a 35mila euro della soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente, oltre la quale non è possibile avvalersi del regime forfettario.

Computo del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE

Viene previsto che, nella componente patrimoniale rilevante per la definizione dell’ISEE, si tenga conto anche delle giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.

Fino all’adozione delle misure attuative restano salve le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza

Nelle more dell’adeguamento del regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE, viene innalzata la soglia di esclusione della casa di abitazione di proprietà da 52.500 euro a 91.500, prevedendo inoltre un ulteriore incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo (attualmente la maggiorazione si attiva dal terzo figlio convivente in poi). Rideterminate inoltre le maggiorazioni della scala di equivalenza, di cui al regolamento ISEE.

Pace fiscale

Viene consentito di estinguere debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, in unica soluzione o in 9 anni (54 rate bimestrali di ugual valore), includendo anche i debiti derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti ad INPS.

La misura è riservata ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma omesso i pagamenti.