Studenti assicurati anche nei percorsi scuola lavoro

L’INAIL, con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, ha reso noto che è coperto dall’assicurazione non soltanto l’infortunio occorso allo studente nel tragitto casa-scuola, ma anche quello verso l’azienda quando è impegnato nel percorso scuola – lavoro, anche se non direttamente collegati al rischio specifico dell’attività svolta, con il solo limite del rischio elettivo (ossia quel comportamento volontario e arbitrario della persona che subisce l’infortunio).

Ne deriva che la copertura riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi nei luoghi delle attività didattiche e laboratoriali e nelle loro pertinenze, nonché durante tutte le attività interne ed esterne (come viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite e missioni), senza limiti di orario, purché organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, incluse le attività complementari e accessorie all’insegnamento.

La copertura assicurativa riguarda tutto il personale coinvolto nelle attività di insegnamento, inclusi il personale scolastico, i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli esperti esterni, gli assistenti, i ricercatori compresi quelli a tempo determinato, gli assegnisti e gli istruttori.

Essendo una norma con effetto retroattivo, la tutela si estende agli eventi verificatisi non solo dal 2025/2026, ma anche negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, a partire dall’introduzione della copertura assicurativa prevista dall’articolo 18 del DL 48/2023.

Inoltre, sottolinea l’INAIL, gli infortuni rientrano nei termini di prescrizione triennale previsti dall’art. 112, c. 1 DPR 1124/1965.

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l’Inail eroga prestazioni economiche, sanitarie, sociosanitarie e integrative previste dalla normativa vigente.

Per alunni e studenti non è prevista l’indennità per inabilità temporanea assoluta, poiché sostitutiva della retribuzione, salvo il caso di studenti lavoratori; restano invece garantite le prestazioni sanitarie, anche dopo la guarigione clinica, se necessarie al completo recupero psico-fisico.