Divieto di incontri sindacali imposto dal datore: l’emergenza Covid esclude l’antisindacalità

Con Ordinanza n. 789 del 14 gennaio 2026, la Cassazione ha rigettato il ricorso di un’organizzazione sindacale che accusava l’Agenzia di Tutela della Salute di condotta antisindacale per la presunta violazione degli obblighi di informazione e confronto sindacale in materia di salute e sicurezza sul lavoro durante le fasi iniziali dell’epidemia Covid.

La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la violazione di norme legali o collettive su informazione e confronto sindacale può far presumere una condotta antisindacale del datore di lavoro ai sensi dell’art 28 L 300/1970; tale antisindacalità è però esclusa se risulta che, per giustificate contingenze, gli interessi partecipativi siano stati comunque garantiti in concreto, anche mediante modalità atipiche o informali, purché oggettivamente idonee a realizzarne gli scopi.