Il limite di 5mila euro vale anche per la conversione del premio in welfare
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026, ha confermato che anche nell’ipotesi in cui i lavoratori optano per l’erogazione del premio detassabile in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trova applicazione il nuovo limite di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026.
Si deve ricordare che l’articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2026 ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui al comma 182 della legge di stabilità 2016, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%. La medesima disposizione ha poi elevato il limite massimo di premio detassabile da 3.000 a 5.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione in commento, ha confermato la convertibilità fino al nuovo e più elevato limite.






