Obbligo di valutazione e vigilanza: il rigore della Cassazione sul ruolo del datore di lavoro

Con la sentenza n. 3336 del 28 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’amministratore delegato di una società appaltatrice, confermando la sua responsabilità penale per lesioni colpose gravi ai danni di un lavoratore somministrato, infortunatosi durante attività di pulizia del piazzale esterno.

L’incidente avvenne nel dicembre 2021 presso lo stabilimento di una società logistica.

L’Amministratore Delegato della società impugnava la condanna sostenendo la propria estraneità ai fatti.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna e chiarendo che la delega ex art. 16 non esonera dalla responsabilità penale se il DVR risulta generico o incompleto.Poiché la valutazione di tutti i rischi è un obbligo indelegabile (art. 17), il vertice aziendale resta il garante ultimo dell’efficacia del sistema di prevenzione