Cassazione: sono imponibili i rimborsi spesa riconosciuti ai trasfertisti?
Con l’ordinanza 24148 del 28 agosto 2025 la Cassazione afferma che ai lavoratori trasfertisti non possono essere riconosciuti né l’indennità di trasferta né i rimborsi spese esenti, dal momento che è già prevista un’agevolazione dell’imponibilità al 50% delle indennità e maggiorazioni agli stessi riconosciute.
La società propone ricorso per accertamento negativo avverso il verbale con cui l’INPS aveva contestato l’omesso versamento dei contributi sugli importi relativi alle spese sostenute dal datore per i lavoratori trasfertisti inviati presso vari cantieri.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che ai trasfertisti non potevano essere riconosciuti né l’indennità di trasferta né rimborsi spese esenti, operando una agevolazione ad hoc.
La Cassazione rileva che lavoratori trasfertisti sono quelli per cui non è stabilità una sede di lavoro, la cui attività richiede continua mobilità e che percepiscono un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la debenza della richiesta contribuzione.






