Sanzioni per irregolari comunicazioni di investimenti in beni strumentali: interpello
Con Risposta ad Interpello 16 febbraio 2026, n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le sanzioni applicabili in caso violazioni inerenti all’invio delle comunicazioni relative a investimenti in beni strumentali, e circa le relative modalità di regolarizzazione.
In particolare, nel caso di specie l’Istante ha utilizzato in compensazione le prime due quote di crediti d’imposta (rispettivamente a dicembre 2024 e a gennaio 2025), nonostante non abbia provveduto alla trasmissione della comunicazione preventiva ed abbia inviato una comunicazione di completamento erroneamente compilata.
Richiamando le precedenti Risposte nn. 260/2024 e 69/2025, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che sia la comunicazione preventiva, sia quella di completamento, rappresentano un adempimentoamministrativo di carattere strumentale, in assenza del quale è preclusa la fruizione dei crediti sorti attraverso la realizzazione degli investimenti in beni strumentali. L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che la regolarizzazione delle violazioni commesse è possibile mediante il versamento delle sanzioni di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente beneficiando delle riduzioni da ravvedimento.






