Cassazione: il buono pasto spetta anche ai lavoratori turnisti?

Con l’ordinanza 25525 del 17 ottobre 2025 la Cassazione afferma che il lavoratore turnista ha diritto al buono pasto, ogniqualvolta il turno contempli un intervallo dopo sei ore di prestazione consecutiva.

I lavoratori, infermieri turnisti, ricorrono giudizialmente al fine di vedersi riconoscere il diritto a fruire del servizio mensa o del buono pasto, limitato dal regolamento aziendale solo al personale non turnista con rientro pomeridiano.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, riconoscendo il diritto a beneficiare dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’attribuzione del buono pasto è una agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la debenza del buono pasto in favore degli infermieri turnisti