Gli obblighi contributivi per i lavoratori all’estero in attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo


Con la Circolare n. 22 del 3 marzo 2026, l’INPS fornisce i chiarimenti e le indicazioni operative relativi agli obblighi contributivi relativi ai dipendenti in aspettativa non retribuita perché impiegati all’estero nelle attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo.

In particolare, quando un lavoratore dipendente viene collocato in aspettativa per svolgere le suddette attività, tutti gli obblighi discendenti dal contratto di cooperazione, inclusi quelli fiscali,

previdenziali e assicurativi, vengono attribuiti in capo alle organizzazioni della società civile e agli altri soggetti di cui all’art. 26 l 125/2014 (ONG, ETS, organizzazioni di commercio equo e solidale, ECOSOC ecc.).

Relativamente agli obblighi contributivi, gli stessi devono essere assolti con riferimento alle casse e ai fondi di iscrizione del dipendente al momento del collocamento in aspettativa al fine di assicurare la continuità di iscrizione alle gestioni di provenienza.

Le contribuzioni c.d. minori sono determinate con riferimento all’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 e declinati in base alla qualifica del lavoratore.

La Circolare disciplina anche gli appositi codici Uniemens e la regolarizzazione dei periodi pregressi.