Per il rilascio del DURF si considerano anche i pagamenti degli avvisi bonari
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 63 del 3 marzo 2026, ha chiarito che, ai fini del rilascio del DURF, i versamenti conseguenti ad avvisi bonari possono essere inclusi nel calcolo dei ”versamenti registrati nel conto fiscale”.
Più precisamente, i versamenti effettuati tramite modello F24 per la definizione delle comunicazioni di irregolarità ed avvisi telematici emessi a seguito di controllo automatizzato in quanto attestanti la volontà e la capacità di adempiere ai propri obblighi tributari possono rientrare nella quota del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime laddove eseguiti nel lasso temporale del triennio di riferimento compreso tra le date di inizio e fine dei periodi d’imposta cui i modelli dichiarativi si riferiscono.
Si ricorda che, ai fini del rilascio del DURF, i versamenti registrati nel conto fiscale devono raggiungere almeno il 10% dei ricavi o compensi dichiarati nel trienni.






