Decontribuzione edilizia: c’è tempo fino al 15 marzo

Le aziende del settore edile possono, entro il 15 marzo 2026, presentare istanza di riduzione nella misura dell’11,50% per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, per i soli operai occupati a tempo pieno

Destinatari

Aziende

La riduzione contributiva in edilizia spetta esclusivamente ai datori di lavoro che risultano inquadrati nel settore edilizia, secondo i codici statistici contributivi attribuiti dall’INPS.

In particolare, possono accedere allo sgravio contributivo:

• le imprese classificate nel settore industria con codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05;

• le imprese classificate nel settore artigianato con codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05.

Lavoratori

La riduzione contributiva non si applica a tutti i lavoratori dell’impresa edile, ma esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno, con orario ordinario pari a 40 ore settimanali; l’elemento dell’orario di lavoro costituisce dunque requisito sostanziale, in quanto l’agevolazione non è riconosciuta in misura proporzionale né ridotta in presenza di part-time.

In termini di classificazione contributiva, sono escluse le imprese contraddistinte dai seguenti codici statistici contributivi:

1.13.06, 1.13.07, 1.13.08 (settore industria);

4.13.06, 4.13.07, 4.13.08 (settore artigianato).