Illegittimo il licenziamento se l’indirizzo a cui è stata inviata la contestazione disciplinare è sbagliato
Un errore nell’indicazione dell’indirizzo del lavoratore cui è destinata la contestazione disciplinare può costare caro al datore di lavoro: è il caso che è stato sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3857 del 20 febbraio 2026.
Il lavoratore non aveva ricevuto tempestivamente la comunicazione di addebito per via del suddetto errore, ma la Corte territoriale aveva ritenuto sanato il vizio per raggiungimento dello scopo in quanto poi egli era comunque venuto a conoscenza dei contenuti attraverso il successivo provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare.
Tuttavia, gli Ermellini non sono dello stesso avviso, affermando che deve escludersi che l’omessa contestazione possa essere sanata da atti successivi, anche se fanno esplicito o implicito riferimento ai contenuti della contestazione.
La conoscenza degli addebiti è infatti funzionale alla difesa dell’incolpato in tutte le fasi del procedimento disciplinare, anche per evitare che esso progredisca; quindi, ogni avanzamento che avvenga in assenza di contestazione determina di per sé una menomazione irrimediabile delle garanzie difensive.






