Congedo parentale fruibile fino al 14° anno del figlio

L’INPS, con una notizia del 9 marzo 2026, ricorda che il lavoratore dipendente può fruire del congedo parentale se ha un figlio di età non superiore a 14 anni oppure ha adottato o preso in affidamento un figlio il cui ingresso in famiglia è avvenuto da non più di 14 anni.

In caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre.

In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Le novità normative si applicano dal 1° gennaio 2026. Da questa data in poi, i genitori, lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i 14 anni di vita o nel caso in cui non siano trascorsi 14 anni dall’ingresso in famiglia, possono fruire del congedo parentale nei consueti limiti individuali e di coppia ai sensi degli artt. 32, 34 e 36 del Testo Unico sulla maternità e paternità, ossia 6 mesi per la madre lavoratrice e 6 mesi per il padre lavoratore, per un periodo complessivo,tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

L’INPS ricorda che per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile rimane di 12 anni.