Inquadramento previdenziale: niente retroattività per la variazione INPS
Con ordinanza 4780 del 3 marzo 2026, la Corte di Cassazione, è intervenuta sul tema della decorrenza della variazione dell’inquadramento previdenziale del datore di lavoro, chiarendo i limiti entro i quali l’INPS può applicare retroattivamente una diversa classificazione contributiva.
La decisione ribadisce il principio secondo cui i provvedimenti di variazione dell’inquadramento previdenziale producono effetti solo dalla data della loro notifica, salvo il caso in cui l’errata classificazione originaria sia stata determinata da dichiarazioni inesatte del datore di lavoro.
La controversia trae origine da un verbale ispettivo dell’INPS con il quale veniva contestato a una società il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni civili per un importo rilevante.
La società proponeva opposizione davanti al Tribunale del lavoro, contestando sia la ricostruzione dei fatti sia la decorrenza retroattiva della nuova classificazione previdenziale applicata dall’INPS.
Il Tribunale del lavoro rigettava l’opposizione, ritenendo legittima la pretesa contributiva dell’ente previdenziale.
Secondo il giudice di primo grado, il contratto qualificato dalle parti come appalto non presentava i requisiti di autonomia organizzativa e gestionale propri dell’appalto genuino. Il rapporto contrattuale veniva quindi ricondotto alla somministrazione irregolare di lavoro, con conseguente responsabilità contributiva dell’utilizzatore della manodopera.
La società proponeva appello, ma la Corte d’Appello confermava integralmente la decisione del Tribunale.
La Corte di legittimità ha chiarito che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro adottati dall’INPS non hanno efficacia retroattiva e producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento






