Rottamazione quinquies: novità sotto la lente dei Consulenti del lavoro

La Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 17 marzo 2026, analizza la nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, la cosiddetta “rottamazione quinquies”, che si colloca in continuità con le precedenti esperienze ma presenta elementi di discontinuità rilevanti, soprattutto sul piano operativo.

La misura riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e si caratterizza, anzitutto, per una delimitazione più puntuale dell’ambito oggettivo.

A differenza delle precedenti rottamazioni, nelle quali il legislatore individuava principalmente le fattispecie escluse, la nuova disciplina individua espressamente i debiti definibili, tra cui quelli derivanti da controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni e i contributi INPS non versati, con esclusione di quelli oggetto di accertamento.

Restano invece fuori numerose tipologie di carichi, tra cui quelli derivanti da accertamenti, atti di recupero e, più in generale, tutte le posizioni non riconducibili alle categorie espressamente indicate.

Meccanismo di estinzione

Sul piano del beneficio economico, la rottamazione conferma il meccanismo ormai consolidato: il contribuente estingue il debito versando il solo capitale e le spese, con l’azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggi.

Rimane, tuttavia, una disciplina differenziata per le sanzioni amministrative, in particolare per le violazioni del codice della strada, per le quali il beneficio riguarda esclusivamente gli accessori e non la sanzione principale.

Articolazione dei pagamenti

Uno degli elementi di maggiore interesse è rappresentato dalla nuova articolazione dei pagamenti.

Il contribuente può scegliere tra il versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure un piano rateale particolarmente esteso, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con una durata complessiva che può arrivare a nove anni.

Le rate sono tutte di pari importo e, in caso di dilazione, sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

Domanda di adesione

Sul versante procedurale, la domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 esclusivamente in modalità telematica.L’agente della riscossione è tenuto a fornire al contribuente un prospetto informativo contenente l’elenco dei carichi definibili e l’indicazione degli importi dovuti, consentendo una valutazione preventiva della convenienza dell’adesione.

La presentazione della domanda produce effetti immediati rilevanti: sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, blocco delle azioni esecutive e, soprattutto, effetti sulla regolarità contributiva.

In particolare, il contribuente è considerato regolare ai fini del DURC già dalla presentazione della dichiarazione di adesione, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa.

Decadenza

La decadenza dalla definizione si verifica in caso di mancato pagamento dell’unica rata, oppure di due rate anche non consecutive nel piano rateale, o ancora dell’ultima rata.

Particolarmente rilevante è l’eliminazione di margini di tolleranza: anche un ritardo minimo può determinare la perdita del beneficio.

Ulteriore elemento di discontinuità rispetto al passato è rappresentato dall’impossibilità di ottenere nuove dilazioni per i debiti oggetto di definizione in caso di decadenza.

Dal punto di vista operativo, emergono alcune criticità, in particolare nei casi in cui i piani di dilazione in corso comprendano sia carichi definibili sia carichi esclusi dalla rottamazione.

In tali situazioni, la gestione dei pagamenti richiede un monitoraggio puntuale e può comportare la necessità di ricalcoli e interventi manuali, con un aggravio degli adempimenti.