Antisindacale imporre che le trattative con le OO.SS. debbano svolgersi solo in lingua inglese

Con l’ordinanza 28790 del 31 ottobre 2025, la Cassazione afferma che imporre, durante un tavolo sindacale, l’uso obbligatorio di una lingua straniera determina una limitazione alla capacità di dialogo e di confronto delle OO.SS. e, dunque, una limitazione della loro capacità negoziale.

Le OO.SS. ricorrono giudizialmente al fine di sentir dichiarare il carattere antisindacale della condotta tenuta dalla multinazionale e consistita nell’imposizione dell’uso esclusivo della lingua inglese senza servizio di interpretariato durante la negoziazione volta alla costituzione del CAE (Comitato aziendale europeo).La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo l’utilizzo della sola lingua inglese limitativo delle potenzialità di scambio da parte dei rappresentanti delle sigle sindacali.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’imposizione di una lingua straniera durante le trattative è idonea ad incidere, direttamente, sulla scelta stessa dei rappresentanti sindacali.

Secondo i Giudici di legittimità, detto vulnus delle prerogative sindacali non si sarebbe verificato se fosse stato assicurato lo strumento del servizio di interpretariato.

Difettando quest’ultimo elemento nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’antisindacalità della scelta di imporre una lingua straniera per condurre le trattative sindacale.