La rivalsa del datore di lavoro

Caio, dipendente dell’azienda di trasporti Omega con mansioni di autotrasportatore, a causa di un incidente stradale occorso fuori dell’orario lavorativo, subisce gravi lesioni guaribili in 60 giorni.

L’azienda Omega, avendo registrato ritardi nelle consegne con conseguente danno economico, chiede accertarsi se ci possano essere gli estremi per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della assicurazione del responsabile coinvolto nel sinistro stradale, avendo la stessa azienda avuto altresì ripercussioni in riferimento ai costi sostenuti (retribuzioni, contributi, ferie) per l’assenza forzata del dipendente, causata appunto da un terzo responsabile.

CONTESTO NORMATIVO

La rivalsa del datore di lavoro è un istituto giuridico non molto conosciuto ma che potrebbe essere d’aiuto a tanti imprenditori in momenti di difficoltà: prevista dall’art. 2043 del Codice Civile, e confermata anche dalla Cassazione, che disciplina che “chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto sia tenuto a risarcirlo e, certamente, in caso di assenza di un lavoratore infortunato a causa di un terzo, il datore di lavoro subisce un danno non trascurabile e non può essere escluso dai legittimati al risarcimento”.

Un diritto non sempre esercitato tanto, perché poco conosciuto, ma che invece solleverebbe da pesanti costi chi fa impresa.

Vediamo di cosa si tratta, quando scatta e perché.

Quando taluno subisce un sinistro stradale, si ritiene solitamente che – in tema di risarcimento del danno – la questione sia confinata al malcapitato ed al responsabile civile.

Ebbene, non sempre è così.

Poniamo il caso che la vittima del sinistro lavori in qualità di dipendente presso un’azienda e che l’incidente – a causa delle lesioni più o meno gravi, che essa riporta – determini la sua assenza dall’impiego per un lasso di tempo più o meno lungo.

L’azienda in questione, nel menzionato periodo, avrà facoltà di sospendere il pagamento della retribuzione del proprio lavoratore, non potendo giovarsi della sua collaborazione?

Certamente no, essendo essa tenuta a corrispondere ad esso, nonostante la sua assenza, gli emolumenti previsti dal contratto.

Una tale circostanza, indubbiamente, costituisce un notevole danno per il datore di lavoro.

È vero che l’intervento degli enti previdenziali come INAIL ed INPS, contribuendo percentualmente al pagamento, lenisce parzialmente il pregiudizio a suo danno; tuttavia, la misura maggiore (spesso rilevante) delle somme riconosciute e liquidate al lavoratore resta pur sempre a suo carico.

Ebbene, la maggioranza degli imprenditori non è però a conoscenza di una rilevante opportunità che la legge offre loro.Non tutti sanno, infatti, che l’assicurazione del responsabile civile non è tenuta a risarcire soltanto il soggetto vittima del sinistro (anche se solo trasportato), per i danni che siano conseguenza immediata e diritta dell’evento, ma anche coloro che, in conseguenza di esso, abbiano subito – seppur indirettamente – la lesione di un proprio diritto, come per l’appunto quello dei datori di lavoro di poter usufruire dell’attività di propri lavoratori, per la quale pagano il relativo corrispettivo.

La fonte di tale responsabilità a carico del terzo risiede, innanzitutto, nell’art. 2043 del Codice civile, a norma del quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”.

Diverse diatribe giurisprudenziali trovano fortunatamente il loro epilogo, favorevole alle ragioni dei datori di lavoro, con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 6132 /1988 in ragione della quale, in estrema sintesi, “[…] sul piano della causalità non può fondatamente contestarsi la ricorrenza del necessario nesso eziologico posto che l’azione del terzo, determinando la malattia e quindi l’assenza del lavoratore, comporta per il datore di lavoro l’impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge o per contratto, che viene così pagata a vuoto”.

In soccorso viene anche l’art 144 codice assicurazione secondo il quale “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”.

In parole semplici, il diritto del datore di lavoro può essere fatto valere, come visto, direttamente nei confronti della società di assicurazione che tutela il responsabile civile.

IMPLICAZIONI

Nella questione oggetto di approfondimento, Caio, dipendente dell’azienda di trasporti Omega con mansioni di autotrasportatore, a causa di un incidente stradale occorso in orario lavorativo, subisce gravi lesioni guaribili in 60 giorni.

Dal momento in cui è avvenuto l’incidente che ha causato il danno si ha, in genere, tempo fino a due anni per poter quantificare il danno, sulla base di tutti i costi sostenuti dall’azienda, e richiedere la rivalsa a chi lo ha provocato.

Una volta che l’azienda ha quantificato l’importo da richiedere – attraverso il proprio consulente dovrà semplicemente inviare una richiesta formale al Responsabile civile.

Questo passaggio agevola l’iter per ottenere il risarcimento, che avviene nel 90% dei casi.

Ci sono alcune regole da seguire.

L’azienda deve aspettare che sia chiara la dinamica dell’incidente per capire se vi siano i presupposti per effettuare la rivalsa e deve identificare con certezza i dati del responsabile o della sua compagnia assicuratrice, sapendo che la rivalsa può essere esperita anche in caso di responsabilità parziale. Bisogna poi sottolineare il fatto che il datore di lavoro si muoverà direttamente e in maniera autonoma nei confronti del danneggiante e della sua compagnia assicuratrice, senza doverlo fare insieme al dipendente infortunato.

Il datore di lavoro inoltre può esercitare questo diritto se ricorrono determinate condizioni. E non è necessario che il danno sia ancora in itinere o già chiuso, la prescrizione è infatti di 24 mesi e si può tornare indietro nel tempo anche nel caso in cui il dipendente assente per cause dovute a terzi ormai non è più un dipendente di quella determinata azienda.

Il danno subito dal dipendente però non deve derivare da una sua esclusiva colpa (ad esempio un lavoratore che fa un incidente con la sua auto perché ubriaco alla guida).

La rivalsa è valida anche in caso ci sia concorso di colpa o in caso di dipendenti trasportati quando il conducente del veicolo ha torto. Il diritto al risarcimento non deve essere però prescritto, in genere si parla di due anni.

RISOLUZIONE SECONDO NORMA

Come abbiamo avuto modo di delineare nel corso dell’approfondimento, generalmente il danno subito dal datore di lavoro si quantifica in base ai costi che l’azienda deve sostenere nel periodo di assenza del lavoratore.

Il rimborso erogato dagli assicuratori sociali al datore di lavoro, spesso a torto, viene considerato un “giusto” rimborso.

In realtà, Inail e Inps vanno ad integrare la busta paga del lavoratore infortunato ma non vanno a coprire, invece, tutti quelli che sono i costi a carico dell’azienda. E poi resta il fatto che il datore di lavoro subisce un danno ancora più importante: il lavoratore che non potrà materialmente eseguire il suo lavoro spesso è difficile da sostituire, con conseguenti difficoltà per l’azienda. Il datore, quindi, ha diritto a chiedere un rimborso di questi costi direttamente al responsabile civile che ha causato l’assenza del dipendente dal suo posto di lavoro.

Nel risarcimento rientrano anche tutti quelli che sono gli eventuali oneri contributivi e retributivi (es. tredicesime, quattordicesime, Tfr, premio di produzione, ecc), nonché le ferie non godute, ma comunque maturate in quel periodo.

Nel caso in cui l’azienda, poi, si sia trovata nella necessità di sostituire, durante l’infortunio, il proprio dipendente (pensiamo alle ipotesi di operai altamente specializzati, lavoratori stagionali assunti per far fronte ad alti picchi di lavoro, etc…), anche i relativi costi – sostenuti per la ricerca e l’assunzione di un lavoratore temporaneo – saranno ripetibili.

Per concludere, non vi è alcuna ragione perché le aziende e gli imprenditori, che dovessero affrontare situazioni quali quelle descritte, non esercitino il diritto di rivalsa che la legge riconosce loro, tanto più che a loro carico non vi sarebbero neanche spese legali da sostenere, in quanto le stesse verrebbero pagate direttamente ed integralmente dalle compagnie assicuratrici.

RISOLUZIONE CASO PRATICO

Nella vicenda in oggetto, dunque, l’azienda Omega in persona del suo legale rappresentante, può richiedere un risarcimento alla compagnia assicuratrice del responsabile, dato che nel caso specifico il dipendente ha subito un incidente a causa di terzi.Il datore di lavoro, obbligato per legge a mantenere il posto di lavoro del dipendente infortunato, senza possibilità di licenziamento ha il diritto di richiedere un rimborso per questi costi direttamente al responsabile civile che ha causato l’assenza del dipendente dal lavoro.

L’azienda ha il diritto di richiedere il risarcimento da parte della compagnia assicuratrice della parte responsabile, ma tutto il processo richiede attenzione e competenza, ed è per questo che risulta fondamentale affidarsi a un professionista in quanto si tratta di un tema intricato e complesso che richiede competenze avanzate.

Per questo nella vicenda in oggetto si consiglia di avvalersi di professionisti del settore che guideranno l’azienda in ogni fase, assicurandosi che tutti i passi necessari vengano seguiti correttamente, consentendo così di ottenere il giusto risarcimento