Cassazione: il trasferimento ad una sede di lavoro distante integra sempre la giusta causa di dimissioni?

Con l’ordinanza 10559 del 21 aprile 2026 la Cassazione afferma che il riconoscimento della NASpI al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. n.22/2015, che richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa di dimissioni e la conseguente disoccupazione involontaria.

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere la NASpI a seguito delle dimissioni dovute al trasferimenti della sede lavorativa da Genova a Catania.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che detto mutamento della sede lavorativa integrasse giusta causa di dimissioni.

La Cassazione rileva, preliminarmente, che la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa in caso di trasferimento in una sede di lavoro a notevole distanza da quella di originaria adibizione.

Tuttavia, continua la sentenza, per legittimare la dichiarazione unilaterale di recesso ed integrare la giusta causa, è necessario accertare l’insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttivedel trasferimento (art. 2103 cod. civ.) e, quindi, l’inadempimento del datore di lavoro e la violazione degli obblighi contrattuali su di esso gravanti.

Su tali presupposti, non avendo la pronuncia di merito valutato l’inadempimento datoriale, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS.