Licenziamento collettivo: comparazione con tutto il personale aziendale
La Corte di Cassazione con ordinanza 11380 del 27 aprile 2026 ha statuito che la chiusura di una sede aziendale non basta, da sola, a giustificare la scelta dei lavoratori da licenziare nell’ambito di una procedura collettiva.
Per limitare la comparazione ai dipendenti della sola unità soppressa, il datore di lavoro deve spiegare in modo chiaro le ragioni organizzative della decisione, dimostrare l’impossibilità di ricollocare il personale in altre sedi ed escludere la presenza di mansioni equivalenti all’interno dell’azienda.
La controversia esaminata riguarda un licenziamento collettivo avviato il 24 ottobre 2022 a seguito della cessazione di una commessa aziendale presso una specifica sede operativa. Al termine della procedura, la società aveva disposto il licenziamento di una lavoratrice impiegata nell’area customer service.
Il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento dell’indennità risarcitoria, dei contributi previdenziali e delle spese di lite.
Secondo il giudice, la procedura violava l’art. 5 della Legge n.223/91 poiché la comparazione era stata limitata ai soli dipendenti della sede soppressa.
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale, ritenendo illegittimo il licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta previsti dalla Legge n. 223/91.
La Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso della società, confermando l’illegittimità del licenziamento collettivo disposto all’esito della procedura di riduzione del personale.
È stata quindi confermata la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, oltre al diritto al risarcimento del danno, al versamento dei contributi previdenziali e al pagamento delle spese di giudizio.






