Somministrazione: compensazione per l’utilizzatore che paga le retribuzioni
Con l’ordinanza 19492 del 12 giugno 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito che se il somministratore è insolvente, l’utilizzatore che paga i lavoratori in forza della responsabilità solidale prevista dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n.81/2015 si surroga nel loro credito e può opporlo in compensazione alla procedura fallimentare, senza preventiva insinuazione al passivo, quando agisce solo in via difensiva.
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla procedura fallimentare del somministratore per il pagamento del corrispettivo dovuto dall’utilizzatore in relazione a un contratto di somministrazione di personale.
L’utilizzatore si opponeva al decreto, sostenendo che il credito azionato dalla procedura si fosse estinto, almeno in parte, per compensazione. A fondamento dell’opposizione deduceva di avere pagato direttamente ai lavoratori somministrati alcune retribuzioni maturate e non corrisposte dal somministratore.
La Cassazione ammette la compensazione: l’utilizzatore si surroga ex art. 1203, n. 3, c.c. nel credito retributivo dei lavoratori e può farlo valere in via difensiva nel giudizio promosso dal curatore. Non si applica il limite del regresso ex art. 61 l. fall., poiché rileva la surrogazione legale, operante nei limiti del pagamento effettuato.






