Caporalato: condannato il datore di lavoro che sottopagava i lavoratori
Con la Sentenza n. 20151 del 3 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di caporalato, qualificando come indici di sfruttamento del lavoro e di approfittamento dello stato di bisogno i seguenti elementi:
• la reiterata corresponsione per almeno 3 anni di una retribuzione oraria di gran lunga inferiore a quella prevista da CCNL;
• la reiterata violazione della normativa in materia di orario di lavoro, riposi settimanali e ferie;
• la reiterata violazione della normativa in tema di sicurezza e igiene nel luogo di lavoro, essendo state le lavoratrici costrette a lavorare in ambienti dotati di un impianto elettrico non regolare e, anche nel periodo estivo, privi dell’aria condizionata e di impianti di aerazione;
• la mancata partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione e la mancata sottoposizione a visite mediche necessarie e regolari.Con riferimento alla retribuzione sproporzionata, la Cassazione ha chiarito che tale elemento deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell’orario lavorativo, dell’assenza di pause, di riposi e di ferie, in modo tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno.






