Libero professionista: ora devono risarcirti se va via internet
È questa, in sintesi, la prospettiva delineata dalla Corte di Cassazione, Sezione III civile, ordinanza 26 giugno 2026, n. 21998, che ha accolto il ricorso di un avvocato nei confronti di una società di telefonia censurando la decisione dei giudici di merito sotto diversi profili.La vicenda nasce dall’improvvisa e prolungata interruzione, senza preavviso, dei servizi di telefonia fissa, telefonia mobile e connessione dati utilizzati da un avvocato.
L’interruzione aveva avuto ripercussioni sull’attività professionale, tanto da indurre il legale a chiedere al gestore il risarcimento sia dei danni patrimoniali, sia di quelli non patrimoniali.
Nel caso di un professionista rimasto a lungo senza telefono e internet, quindi, non è indispensabile dimostrare che un determinato cliente avrebbe certamente conferito un incarico. Può essere sufficiente dimostrare, anche attraverso presunzioni e valutazioni di carattere probabilistico, che il disservizio ha concretamente compromesso occasioni professionali dotate di un adeguato grado di serietà e consistenza.
Da questa prospettiva, il disservizio del gestore può assumere una rilevanza ulteriore rispetto al mero danno economico: se l’inadempimento incide concretamente su diritti della persona costituzionalmente tutelati, può configurarsi anche un danno non patrimoniale risarcibile.






