Distacco del lavoratore: riparto degli obblighi prevenzionistici

Caio, dipendente della società Alfa srl, società addetta allo stoccaggio merci, aveva patito un infortunio sul lavoro mentre si trovava distaccato presso la società Omega, per il quale era intervenuto un giudicato penale di condanna.

Il dipendente, in persona del suo legale rappresentante, adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento dell’operatività delle polizze assicurative stipulate dalla società distaccante e dalla società distaccataria per l’infortunio del dipendente.

Analizziamo dunque gli obblighi e le posizioni di garanzia delle suddette società.

CONTESTO NORMATIVO

Come noto, la disciplina del distacco dei lavoratori – introdotta per consentire la mobilità delle prestazioni e l’efficienza produttiva nei rapporti interaziendali – si innesta in un quadro di obblighi rigorosi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, disciplinati dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), integrato da norme civilistiche che impongono, in capo al datore di lavoro, l’obbligo generale di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 c.c.).

L’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 configura il distacco come istituto caratterizzato da tre elementi costitutivi: l’interesse del distaccante; la temporaneità; la permanenza del vincolo contrattuale con il datore originario.

Dal punto di vista strutturale, il distacco realizza una scissione tra titolarità del rapporto e esercizio del potere direttivo. Il lavoratore resta formalmente dipendente del distaccante, ma l’organizzazione concreta della prestazione viene affidata al distaccatario.

Questa scissione genera un assetto complesso, in cui il potere organizzativo – e con esso la gestione del rischio lavorativo – si trasferisce funzionalmente al soggetto che utilizza la prestazione. Proprio tale trasferimento costituisce la base razionale della previsione contenuta nell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008.

Il TU della sicurezza sul lavoro prevede che in caso di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, salvo l’obbligo del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi alle mansioni per le quali egli viene distaccato.

La disposizione costituisce una regola di distribuzione delle sfere di garanzia, costruita in funzione della concreta allocazione dei poteri di organizzazione, direzione e controllo della prestazione.

In tal senso, la disciplina del distacco si inserisce coerentemente nel più ampio impianto del Testo Unico, il quale, anche attraverso l’art. 28, impone di considerare i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui la prestazione viene resa.

Il distaccante deve informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi alle mansioni per le quali egli viene distaccato e ciò presuppone una conoscenza adeguata della prestazione che il lavoratore sarà chiamato a svolgere.Occorre, però, distinguere. Un conto sono i rischi tipici delle mansioni, rispetto ai quali opera l’obbligo informativo-formativo del distaccante. Altro conto sono i rischi specifici dell’ambiente, delle attrezzature, delle procedure e delle concrete modalità operative del distaccatario, che ricadono primariamente nella sua sfera di garanzia. Altro conto ancora è l’obbligo, gravante sul distaccante, di non inviare il lavoratore in un contesto manifestamente inidoneo sotto il profilo delle condizioni di sicurezza.

IMPLICAZIONI

Nella questione oggetto di approfondimento, Caio, dipendente della società Alfa srl, società addetta allo stoccaggio merci, aveva patito un infortunio sul lavoro mentre si trovava distaccato presso la società Omega, per il quale era intervenuto un giudicato penale di condanna.

La giurisprudenza penale più significativa ha chiarito che l’avvio del distacco non determina una successione meccanica e totalizzante tra posizioni di garanzia, né consente di parlare di estinzione in senso assoluto della posizione del distaccante. Più correttamente, esso segna una riarticolazione delle sfere di obbligo: con l’inizio della prestazione nel contesto organizzativo del distaccatario, la garanzia relativa alla gestione del rischio nella fase esecutiva si concentra in capo a quest’ultimo; restano, tuttavia, fermi gli obblighi che l’ordinamento continua a riferire al distaccante.

La più recente giurisprudenza penale ha precisato che il distaccante conserva, prima dell’inizio del distacco, un obbligo fondamentale: verificare che presso il distaccatario sussistano condizioni di sicurezza adeguate. La precisazione è di grande rilievo. Essa impedisce, da un lato, di ridurre la posizione del distaccante a un mero obbligo cartolare di informazione e formazione; dall’altro, non autorizza a dilatare quel dovere sino a trasformarlo in un generale obbligo di gestione del rischio specifico dell’organizzazione altrui. Si tratta, infatti, di un dovere che si colloca in una fase anteriore e preparatoria rispetto all’esecuzione della prestazione e che trova il proprio fondamento nella decisione imprenditoriale di inviare il lavoratore in una diversa realtà organizzativa.

RISOLUZIONE SECONDO NORMA

Come abbiamo avuto modo di delineare nel corso dell’approfondimento, la disciplina del distacco conferma, in definitiva, un principio generale del sistema prevenzionistico: la posizione di garanzia si correla al concreto esercizio del potere di organizzazione, direzione e controllo della prestazione,

vale a dire al governo del rischio lavorativo e alla possibilità giuridica e materiale di impedirne la concretizzazione.

L’avvio del distacco segna, sotto questo profilo, la concentrazione in capo al distaccatario della garanzia relativa alla fase esecutiva, fermi restando gli obblighi che la legge continua a porre a carico del distaccante. L’individuazione del garante, tuttavia, non esaurisce il problema dell’imputazione colposa, che continua a richiedere l’accertamento della regola cautelare violata,

della prevedibilità ed evitabilità dell’evento e della rilevanza causale della condotta omissiva ipotizzata.

Una protrazione indiscriminata della posizione di garanzia del distaccante oltre l’ambito dei poteri effettivamente esercitabili non condurrebbe tanto a una responsabilità oggettiva in senso tecnico, quanto, piuttosto, a uno scivolamento verso forme di addebito fondate sulla mera qualifica soggettiva.

RISOLUZIONE CASO PRATICO

Nella vicenda in oggetto, dunque, gli obblighi prevenzionistici relativi alla fase esecutiva del lavoro sono attribuiti al distaccatario anche se il datore di lavoro distaccante mantiene la c.d. posizione di garanzia, fino all’avvio effettivo del distacco.

La sicurezza dei lavoratori, infatti, non può essere oggetto di delega totale e il datore di lavoro che invia il proprio dipendente presso un altro imprenditore deve comunque assumersi una responsabilità preventiva, consistente in una verifica diligente e concreta delle condizioni di sicurezza prima del distacco.

Questa lettura garantisce un equilibrio tra l’efficienza produttiva consentita dai distacchi e la tutela fondamentale della salute e della vita dei lavoratori – principio cardine dell’ordinamento giuridico del lavoro.

La gestione del distacco richiede una pianificazione accurata, sia sotto il profilo giuslavoristico sia in materia di salute e sicurezza. Distaccante e distaccatario devono integrare le proprie responsabilità, evitando zone d’ombra che potrebbero determinare responsabilità penali o civili. È essenziale predisporre documentazione adeguata, definire con chiarezza le mansioni, verificare preventivamente la sicurezza del luogo di lavoro e assicurare informazione e formazione.