Cambio appalto: la Cassazione frena sul passaggio automatico dei lavoratori

In caso di cambio di gestione dell’appalto, la clausola sociale prevista dal contratto collettivo non comporta il passaggio automatico di tutti i lavoratori alle dipendenze del nuovo gestore.

Occorre verificare la continuità delle prestazioni, il fabbisogno organizzativo e la stabile assegnazione del lavoratore al servizio interessato dal subentro.

Il principio emerge dall’ordinanza 24904/2026.

La controversia riguardava un lavoratore assunto da una cooperativa sociale con contratto a tempo indeterminato part-time, con mansioni di autista e inquadramento nella categoria B1 del contratto collettivo di settore.

La cooperativa era affidataria di servizi sociali svolti in appalto per un Comune. Nel 2018 l’amministrazione comunale aveva deciso di internalizzare tali servizi attraverso la costituzione di un’azienda speciale.

Gli atti adottati dal Comune prevedevano il transito degli operatori già impiegati dalle cooperative affidatarie, secondo determinati requisiti.Il lavoratore ricorrente che era stato invece escluso dall’elenco perché indicato come addetto alle sostituzioni aveva agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto all’assunzione presso l’azienda speciale ai sensi dell’articolo 37 del CCNL Cooperative sociali.

La Cassazione ha chiarito che la clausola sociale non comporta un obbligo assoluto di assunzione di tutto il personale dell’appaltatore uscente. Occorre verificare la continuità delle prestazioni, il fabbisogno organizzativo e la stabile assegnazione del lavoratore al servizio. Il ricorso è stato rigettato.