Contratti di solidarietà: istruzioni per il recupero dello sgravio

L’INPS, con il Messaggio n. 2758 dell’8 settembre 2026, ha comunicato le modalità per effettuate i conguagli relativi allo sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà, accompagnati da CIGS, ai sensi dell’art. 21, c. 1, lett. c) del Dlgs 148/2015.

L’agevolazione spetta alle imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive i cui periodi di cassa integrazione si sono conclusi entro il 30 novembre 2025.

L’Istituto previdenziale ricorda che gli importi indicati nei decreti ministeriali rappresentano solo un tetto massimo. Infatti, l’impresa potrà recuperare esclusivamente le somme calcolate mese per mese sulla base dell’orario ridotto di ciascun lavoratore.

Dal punto di vista operativo, le aziende devono richiedere l’intervento dell’INPS che, verificata la documentazione, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”.

Una volta ottenuto il codice, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio tramite il flusso UniEmens, indicando la causale credito “L972” e l’importo spettante.

Il termine per effettuare i conguagli è fissato al 16 dicembre p.v., ossia il terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio in argomento.

Le imprese che hanno cessato o sospeso l’attività potranno invece utilizzare la procedura delle regolarizzazioni UniEmens/VIG riferita all’ultimo mese di attività.