I presupposti per la configurazione dell’elusione fiscale: ordinanza
Con Ordinanza 24 luglio 2026, n. 24019, la Cassazione ha affermato che il divieto di abuso del diritto costituisce un principio generale che impedisce al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, seppur non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in assenza di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione.
Ai fini della configurabilità di una pratica elusiva, quindi, è necessario che lo scopo essenziale delle operazioni contestate sia il conseguimento di un risparmio d’imposta, da ritenersi illecito quando costituisce l’elemento preponderante, e comunque prevalente, dell’oggetto del contratto o degli accordi considerati nel loro complesso.
Ciò si verifica quando le ragioni economiche poste a fondamento dell’operazione negoziale, valutata nella sua sostanza, risultano meramente marginali o teoriche e, pertanto, manifestamente inattendibili, ovvero comunque irrilevanti rispetto alla finalità principale di ottenere un indebito vantaggio fiscale.






