Cassazione: quali modifiche unilaterali si possono apportare al contratto di agenzia?
Con l’ordinanza 1248 del 20 gennaio 2026 la Cassazione afferma che, nel contratto di agenzia, non sono ammesse variazioni unilaterali da parte della società proponente che comportino l’aumento del lavoro richiesto all’agente.
L’agente ricorre giudizialmente al fine di ottenere il pagamento delle competenze di fine rapporto maturate in conseguenza del recesso dal contratto di agenzia da parte della società proponente per giusta causa, integrata dalla mancata adesione alla variazione delle condizioni contrattuali imposte.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo insussistente la giusta causa di recesso, posto che la società proponente non si era limitata a disporre mere variazioni dell’assetto quantitativo della prestazione dell’agente, ma aveva determinato un’autentica variazione, non consentita, delle condizioni contrattuali con importante aumento dello sforzo richiesto al medesimo.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la società proponente può apportare al contratto di agenzia variazioni unilaterali che comportino solo riduzioni meramentequantitative dell’estensione territoriale dell’incarico agenziale, del numero e del portafoglio clienti, dei prodotti da promuovere e della misura delle provvigioni.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società proponente, confermando la debenza delle indennità di fine rapporto richieste dall’agente






