Congedo malattie oncologiche: riscatto periodi non coperti

L’INPS, nella circolare n. 108 del 22 ottobre 2026, illustra la disciplina applicativa del riscatto dei periodi di congedo previsti in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

La disposizione riconosce ai lavoratori interessati la possibilità di fruire di un congedo, continuativo o frazionato, della durata massima complessiva di 24 mesi, durante il quale è garantita la conservazione del posto di lavoro, ma non la corresponsione della retribuzione. Il periodo di assenza, inoltre, non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

L’Istituto riconosce all’assicurato la facoltà di scegliere, ai fini della copertura contributiva del periodo di congedo, tra il riscatto e la prosecuzione volontaria.

La facoltà di riscatto riguarda esclusivamente i periodi di congedo fruiti a decorrere dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge n. 106/2025, entro il limite massimo di 24 mesi complessivi nell’arco della vita lavorativa.

Tali periodi non concorrono al raggiungimento del limite biennale previsto per i congedi per gravi motivi familiari né del limite triennale stabilito per il riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro.

Condizione necessaria per l’esercizio della facoltà è che i periodi interessati risultino privi di qualsiasi copertura contributiva, obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, anche presso forme previdenziali diverse da quella nella quale viene presentata la domanda.

L’INPS chiarisce che la facoltà è riconosciuta anche ai lavoratori cessati dal servizio e ai soggetti già titolari di pensione, nel rispetto degli eventuali termini decadenziali previsti dalla disciplina della gestione previdenziale interessata.