Sicurezza lavoro: sanzioni incrementate con nuova decorrenza 

La decorrenza della rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, che è stata disciplinata con il Decreto n. 111 del Ministero del Lavoro del 20 settembre 2023, è oggetto di chiarimento da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 

L’obiettivo è l’eliminazione di qualsiasi dubbio esistente tra la data d’applicazione della variazione, riportata dal decreto (1° luglio 2023), quella della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (16 ottobre 2023) e infine quella della pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro (6 ottobre 2023). 

Il Ministero del lavoro ha stabilito, con il decreto n. 111, la rivalutazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in tema di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella misura del 15,9%. L’incremento va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, già aumentati del 10% per effetto dell’art. 1, comma 445, lettera d) dell L. n. 145/2018. 

L’ispettorato, con la nota n. 724 del 30 ottobre 2023, rileva come, in armonia al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori penali ed amministrativi più rigidi, la rivalutazione si debba applicare alle violazioni intervenute dalla pubblicazione del decreto stesso, nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre 2023. L’incremento non si applica alle somme aggiuntive previste dall’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 per contrasto a lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza, non costituenti propriamente “sanzione”. In quanto il loro versamento è finalizzato solo alla revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.