Fringe benefit: estensione dell’esenzione

In base all’articolo 6 del disegno di legge di Bilancio, l’esonero dei fringe benefit sarà esteso per includere anche altre spese, come l’affitto e gli interessi sui mutui per la prima casa. Per l’anno prossimo, si prevede che la soglia di esenzione dei benefit sia di 1.000 euro, estesa a tutti i lavoratori con e senza figli. Questa esenzione si applica anche alle spese erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce e gas) e delle spese per l’affitto della prima casa, nonché per gli interessi sul mutuo contratto per l’acquisto della prima casa.

La precedente condizione che limitava l’agevolazione a 3.000 euro solo per i lavoratori con figli è stata superata con la nuova soglia di 1.000 euro, sebbene venga mantenuta per i lavoratori dipendenti con figli, il cui limite di esenzione sale a 2.000 euro. La definizione di “figli” include anche i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Tutte le tipologie devono comunque essere fiscalmente a carico, con un reddito (al lordo degli oneri deducibili) non superiore a 2.840,51 euro. Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito aumenta a 4.000 euro.

La condizione deve essere verificata alla fine di ogni anno. Ogni lavoratore che ha ricevuto un reddito da lavoro dipendente o assimilato, che è genitore di figli a carico, può beneficiare dell’agevolazione in misura intera anche se riferita allo stesso figlio. L’unico requisito è che il figlio sia a carico di entrambi i genitori. Il mancato riconoscimento della detrazione fiscale per i figli a carico, ad esempio per la percezione dell’assegno unico, non ostacola l’applicazione della facilitazione in questione. L’esenzione fiscale si applica interamente a entrambi i genitori anche in caso di accordo finalizzato ad attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico, a quello dei due genitori che dispone del reddito complessivo più elevato (purché il figlio sia a carico di entrambi i genitori).