Eventi calamitosi: messaggio INPS per differimento termini 

Con il Messaggio INPS n. 4568 del 19.12.2023 l’Istituto comunica il differimento dei termini per gli adempimenti e versamento tributi e contributi a seguito degli eventi calamitosi che si sono verificati lo scorso 2 novembre 2023 nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato.

La Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023 reca “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” , prevedendo che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 18 dicembre 2023.

Il differimento riguarda i soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano residenza, sede legale o sede operativa ubicati nelle province sopra richiamate, ovvero:

  • Datori di lavoro del settore privato (compresi i datori di lavoro domestico, quelli con natura giuridica privata, dipendenti iscritti alla gestione pubblica);
  • Lavoratori autonomi artigiane, commercianti e agricoli;
  • committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata. 

La disposizione si applica agli oneri contributivi riguardanti i seguenti versamenti:

  • Dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati, relative ai periodi retributivi riferiti alla mensilità di ottobre 2023 e novembre 2023;
  • Contributi dovuti alla Gestione separata dai committenti a seguito della presentazione delle denunce dei compensi erogati nei mesi di ottobre 2023 e novembre 2023 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate; 
  • Contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata in scadenza per i periodi interessati, quali secondo acconto anno di imposta 2023; 
  • Contributi dovuti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2023 e il secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023; 
  • Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, la citata norma riguarda i versamenti afferenti all’emissione 2023, terza rata, con scadenza originaria di pagamento fissata al 16 novembre 2023.

Non saranno rimborsati i contributi previdenziali e assistenziali già versati.